Decreto Rilancio: le aziende deludono i principi del decreto, chiarimenti bonus baby sitting e centri estivi

Applicazione restrittiva del Decreto Rilancio circa i Congedi Covid
Lo ribadiamo e non smetteremo di dirlo, anche se il tempo non ci aiuta e l'inerzia è l'arma che le tutte le Amministrazioni stanno utilizzando a favore di un'interpretazione per noi restrittiva di applicazione del Decreto Rilancio. Sin dai primi giorni dopo la pubblicazione del Decreto abbiamo scritto alle Aziende sanitarie veronesi per fare presente che riteniamo l’interpretazione che limita la concessione solo fino alla data di chiusura degli istituti scolastici, non solo penalizzante e restrittiva per le lavoratrici ed i lavoratori beneficiari, ma non coerente con i principi secondo i quali il legislatore ha ritenuto di promulgarla, ovvero offrire un sostegno alla conciliazione lavoro e famiglia, stante la situazione venutasi a creare con l'emergenza Covid-19.

Se è infatti vero che, in prima istanza, il Decreto “Cura Italia” metteva in campo tali provvedimenti (i “congedi al 50%” ad esempio) finalizzati alla cura dei figli rimasti a casa, stante la chiusura delle scuole, è altrettanto vero che nei mesi estivi il ruolo educativo e funzionale di accoglienza scolastica è normalmente surrogato dai centri estivi (spesso attivati negli stessi plessi scolastici), dai campi ricreativi e dai Grest. Tutti servizi che per questo 2020 non funzioneranno, costringendo i figli minori a restare a casa, con le medesime problematiche che i genitori e le famiglie hanno dovuto affrontare nell'ultima parte dell'anno scolastico.

La CISL FP Verona ha chiesto e continua a sostenere che le Aziende devono offrire al Decreto Rilancio un riscontro interpretativo che dilati il calendario di concessione oltre quello di chiusura delle scuole e lo dilati al 31 luglio, data definita al 31 luglio 2020

Chiarimenti bonus baby sitting e iscrizione centri estivi
con il messaggio n. 2350 del 5.06.2020 l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla fruizione dei bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, entrambi previsti dall’art. 23 del d.l. 18/2020 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 72 del D.L. Rilancio (d.l. 34/2020).

Si specifica, anzitutto, che a tali bonus possono accedere solo coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting nella prima fase dell’emergenza o coloro che non avendo ancora presentato la domanda per il bonus né fruito dei congedi straordinari possono vedersi riconosciuto l’intero importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente.

Coloro che hanno già fruito del bonus per servizi di baby-sitting possono effettuare una nuova richiesta finalizzata ad ottenere l’importo residuo (sempre entro gli importi massimi previsti) rispetto a quanto già percepito oppure possono richiedere il bonus per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia. In questo secondo caso la somma del bonus (totale o residua) verrà accreditata direttamente al richiedente che dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana). Si specifica che la fruizione del bonus per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L’Inps conferma l'alternatività di queste misure rispetto alla fruizione del congedo straordinario COVID di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia; inoltre, con riferimento all'altro genitore, si specifica che questi non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

La platea dei soggetti potenzialmente ammissibili ai bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia riguarda:
•   i dipendenti del settore privato, genitori di figli di età non superiore a 12 anni nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020
•   dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari genitori di figli di età non superiore a 12 anni nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020

Si specifica, infine, che in presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, i bonus possono essere richiesti anche per tutti i figli ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 (o 2.000 euro) per nucleo familiare.