Fase 2. Decreto Rilancio di maggio. Una prima analisi misure sostegno al lavoro

Per dare una prima sintetica risposta ai nostri iscritti, che in questi giorni ci hanno chiesto quali misure di sostegno al lavoro ed alla conciliazione tra lo stesso e la famiglia il nuovo decreto del Governo prevedesse, vi elenchiamo una prima serie di provvedimenti, sempre in attesa di tutti quei chiarimenti che dovessero intervenire dopo la prima analisi del testo.

Congedo straordinario al 50%
L’art. 75 prevede che a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (anche affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire del congedo straordinario COVID di cui all’art. 23 del d.l. Cura Italia per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni. Viene confermato che il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Resta fermo altresì che tali periodi, coperti da contribuzione figurativa, danno diritto a percepire una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (dalla base retributiva di calcolo sono esclusi la tredicesima mensilità e altri premi, mensilità o trattamenti accessori in godimento).

Astensione senza indennità 
A decorrere dal 5 marzo e fino al 30 settembre 2020 è riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (anche affidatari) con figli di età inferiore ai 16 anni (in luogo di un’età compresa dai 12 ai 16 anni come previsto dal previgente art. 23 comma 6 d.l. 18/2020) la possibilità di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il correlato diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus baby sitter
Nel limite massimo complessivo di 1200 euro e in alternativa al congedo straordinario, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (anche affidatari) con figli di età inferiore ai 12 anni possono fruire del bonus finalizzati all’acquisto di servizi baby-sitting o in alternativa del bonus per sostenere le spese di iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232

Per gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica e gli operatori sociosanitari dipendenti del settore pubblico e privato accreditato, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto in alternativa al congedo straordinario, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. 

Estensione giorni legge 104
Per i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992) o che sono portatori di handicap grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992) l’art. 76 conferma l’incremento di ulteriori 12 giornate complessive di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa usufruibili nei mesi di maggio e giugno.

Dipendenti con condizione di rischio certificata
Fino al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 aprile) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché per i lavoratori con handicap non grave in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio, il periodo di assenza dal servizio prescritto ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DL Cura Italia è equiparato al ricovero ospedaliero.

Seguiranno ulteriori approfondimenti.