Congedo straordinario Covid 50% e bonus centri estivi/baby sitting ora sono cumulabili
Stante le numerose pressioni esercitate, a fronte delle richieste che in quest'ultimo periodo abbiamo raccolto dalle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego, l'INPS, con la circolare 73 del 17 giugno fornisce ulteriori chiarimenti sulla fruizione del bonus per i servizi di baby sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.
La novità, rispetto agli orientamenti applicativi precedentemente espressi dall'INPS è che è ammessa una specifica ipotesi di cumulo dei due istituti.
In particolare sono ammesse tre casistiche:
La novità, rispetto agli orientamenti applicativi precedentemente espressi dall'INPS è che è ammessa una specifica ipotesi di cumulo dei due istituti.
In particolare sono ammesse tre casistiche:
- i soggetti che non hanno richiesto il congedo straordinario possono usufruire dell'intero importo del bonus (fino a 1.200 euro o 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza);
- i soggetti che hanno già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, non superiore a 15 giorni, possono inoltrare la domanda di bonus baby sitting (o centri estivi) per un importo pari a 600 euro o 1.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i primi giorni di congedo non eventualmente usufruiti;
- i soggetti che hanno fruito del congedo Covid per un periodo superiore a 15 giorni non possono accedere al bonus.
La circolare fornisce anche alcune ulteriori precisazioni:

- Primo post Decreto Rilancio
- Post successivo sul Decreto Rilancio
- Fase 2 - Decreto Rilancio
- Scarica la locandina