Legge 104 e part time: se l'orario è superiore al 50% nessun taglio dei tre giorni spettanti

In questi giorni è iniziata la campagna della CISL FP di Verona a tutela dei propri iscritti che in regime di tempo parziale (partime) superiore al 50%, rispetto al tempo pieno, si vedono riproporzionata la quota delle giornate mensili previste dalla Legge 104 per l'assistenza alla disabilità.

Abbiamo iniziato a trasmettere alle Amministrazioni le lettere di richiesta per conto ed a tutela dei nostri iscritti coinvolti e che, da tempo, si vedono ingiustamente riproporzionato il beneficio offerto dalla legge 104 in base alla loro percentuale oraria di partime, anche quando lo stesso supera il 50%.

Una recente sentenza del Tribunale civile di Roma (riguardante proprio un lavoratore pubblico), ha tolto ogni dubbio e cancellato ogni possibile alibi sull'applicabilità anche nel settore del Pubblico Impiego degli orientamenti già espressi dalla Corte di Cassazione che, con più di una sentenza, ribadisce che non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33 della legge n. 104/1992 riconosciuti per l’assistenza di un familiare con handicap grave  nei confronti del lavoratore pubblico titolare di contratto part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all'orario lavorativo in regime di full time.

Secondo i giudici, in attuazione del principio di non discriminazione è ammissibile il riproporzionamento solo con riferimento ad istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa, (es. importo dei trattamenti economici in caso di malattia e infortunio). Di contro, per gli istituti riconducibili ad un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale e in assenza di specifica disciplina di legge occorre privilegiare l’interpretazione che più aderisce al rilievo degli interessi in gioco ed alle sottese esigenze di effettività di tutela.

Poiché i permessi ex art. 33 legge 104/1992 sono misure destinate alla garanzia della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale e inviolabile dell'individuo ex art. 32 Cost., i giudici confermano che la fruizione dei permessi per assistenza ad un familiare portatore di handicap grave costituisce un diritto non comprimibile che va riconosciuto, pertanto, in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.

Sulla base di tale principio, a più riprese riconfermato nelle sedi giudicanti, la CISL FP di Verona si rende disponibile ad offrire la necessaria assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti per far valere i propri diritti all'interno delle Aziende pubbliche veronesi.

Per maggiori informazioni e dettagli contatta il tuo delegato aziendale. Trovi i riferimenti sul nostro sito internet: