Funzione pubblica: lavoro agile (smart working). Un utile ripasso.
Dello smart working nella pubblica amministrazione abbiamo dato notizia e parlato a più riprese, in modo particolare riferendoci alle lavoratrici delle funzioni centrali e delle funzioni locali. Sotto gli ultimi post pubblicati su questo sito.
- Post sulla proroga sino al 30 aprile (pubblicato il 29 gennaio)
- Post sulla proroga al 31 marzo (pubblicato il 7 gennaio)
- Restano in vigore le disposizioni di cui al DM di ottobre che prevede, tra l’altro, che il lavoro agile sia applicato, con le modalità semplificate di cui all’art. 87- comma 1 - lett. b) del DL 18/2020 ad almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 263 DL 34/2020).
- Le pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato;
- i dirigenti adottano nei confronti dei lavoratori in particolar modo nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definita dai CCNL vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
A tale proposito, va fatto notare che alcune sentenze cominciano a coinvolgere lavoratori su tale tema. Recentissima quella del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che con Ordinanza 21 gennaio 2021, n. 5961 ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice ad essere messa in smart working a causa delle sue condizioni di salute ed anche per assistere la madre ultraottantenne portatrice di handicap e ridurre così il rischio per quest’ultima di contrarre il Covid 19.
Al riguardo il Giudice ha evidenziato che, l’art. 39 del D.L. n. 18/2020, richiede esclusivamente che lo smart working “sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” e certamente la prestazione lavorativa richiesta alla lavoratrice ricorrente, di natura intellettuale, è risultata perfettamente compatibile con la modalità agile, che ha lo scopo di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (art. 18, comma 1, L.n. 81/2017) e quindi – di fatto – non vi era alcun impedimento allo smart working. Infatti appare ovvio che una prestazione di natura intellettuale, non richieda la necessaria presenza fisica in azienda e quindi ben può essere svolta nella modalità dello smart working.
Al riguardo il Giudice ha evidenziato che, l’art. 39 del D.L. n. 18/2020, richiede esclusivamente che lo smart working “sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” e certamente la prestazione lavorativa richiesta alla lavoratrice ricorrente, di natura intellettuale, è risultata perfettamente compatibile con la modalità agile, che ha lo scopo di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (art. 18, comma 1, L.n. 81/2017) e quindi – di fatto – non vi era alcun impedimento allo smart working. Infatti appare ovvio che una prestazione di natura intellettuale, non richieda la necessaria presenza fisica in azienda e quindi ben può essere svolta nella modalità dello smart working.
- il lavoratore agile alterna giornate in presenza e giornate lavorative da remoto, con un’equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza;
- lo smart working si svolge di norma senza vincoli di orario e di luogo di lavoro, ma può essere organizzato per fasce di contattabilità, garantendo comunque i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche;
- i dirigenti favoriscono la rotazione del personale tesa ad assicurare nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento in modalità agile e di quella in presenza;-nella rotazione del personale fanno riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti il nucleo familiare dei dipendenti, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
- -le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile rafforzando, se necessario, i metodi di valutazione improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi.
- Con comunicato del 28 gennaio 2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la scadenza per la redazione del POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile) rimane fissata al 31 gennaio 2021 per le amministrazioni diverse dagli enti locali (per i quali la tempistica di approvazione dei piani di programmazione è quella stabilita dall’art. 169 del TUEL).
Appare chiaro che quanto stabilito dovrà trovare chiara armonizzazione con le diverse tipologie del "pubblico impiego", non potendosi certamente ipotizzare medesimi piani applicativi per enti con attività prevalentemente amministrativa rispetto, ad esempio, all'area di assistenza sanitaria. Per questo, pur nella consapevolezza della necessità di prorogare lo smart working fino al 30 aprile, visto il permanere dell’emergenza epidemiologica, non possiamo non evidenziare che un tema di tale portata non può continuare ad essere oggetto di provvedimenti adottati unilateralmente in assenza di qualsivoglia confronto.Torniamo, pertanto, a ribadire,come peraltro da sempre richiesto, che l’intera materia debba essere ricondotta nell'alveo della contrattazione.
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