Caregiver e lavoro agile: approfondimenti interpretativi sulla risposta "governativa"

Il 14 maggio di questo 2021, in questo nostro spazio dedicato alle news, avevamo dato notizia di una posizione esplicitata dal Ministro della Disabilità Senatrice Erika Stefani, in merito al nuovo Decreto Legge 30 aprile 2021 n° 56 “Lavoro agile e la figura del caregiver con Legge 104”. Un chiarimento ad un quesito circa la concessione del lavoro agile la cui risposta era stata: “Il ricorso al lavoro agile continua ad essere fortemente raccomandato dal Governo, ovunque sia possibile, sia nelle attività pubbliche che private", aggiungendo in calce alla risposta che "resta infatti valida la disposizione dell’art. 39 del decreto legge n. 18/2020 (in vigore dal 30 aprile 2020)"
La nostra puntale segnalazione ha suscitato l'interesse di molti, al punto che si è proceduto, al di la di quanto espresso dal l'Ufficio Disabilità del Governo, ad effettuate alcuni doverosi approfondimenti normativi, resi necessari dai dubbi che tale risposta ha prodotto.

Ne è scaturita una diversa interpretazione che, per dovere di cronaca e trasparente informazione, ci è doveroso pubblicare, in quanto, senza voler peccare di presunzione alcuna, la stessa solleva alcuni dubbi sulla sostenibilità giuridica di quanto ci era pervenuto nella risposta governativa.

L’articolo 39 del "Cura Italia", diversamente da altre norme, non é MAI stato prorogato oltre il 31 dicembre 2020 ed ha cessato i propri effetti a quella data. Ciò parrebbe confermato nel fatto che, essendo rimasti privi di tutela i portatori di handicap, che prima erano tutelati dall’art. 39, é stato necessario introdurre una nuova norma (l’art. 15 del Dl 41/2021) che fino al 31 giugno 2021 riconosce ai lavoratori disabili il diritto al lavoro agile. Mentre per i genitori dei figli under 16 disabili, sempre fino al 30 giugno 2021, è previsto il diritto al lavoro agile stabilito dall’art. 21 ter del Decreto Agosto.

Le norme sopra citate, se fosse stato vigente l’art. 39 del "Cura Italia", come sostenuto dalla risposta dell'Ufficio Disabilità (vedi nostro precedente post), non avrebbero avuto alcun senso di esistere. Peraltro se si considerasse per buona la posizione, così come espressa a livello ministeriale, verrebbe a crearsi un corto circuito tra norme di identico contenuto che sono vigenti fino al 30 giugno 2021 o, secondo l'asset governativo, fino al 31 luglio 2021.

Chi ha eseguito questo interessante approfondimento, a sostegno della propria tesi, cita anche  un dossier della Camera datato 2 maggio 2021, dove si legge a chiare lettere, nella penultima pagina, che l’art. 39 del "Cura Italia" era vigente fino al 31 dicembre.

Quanto per esaustiva informazione, in un intricato ambito di norme "emergenziali" ove sovente le chiarimenti e risposte a pressanti interrogativi si sovrappongono in interpretazioni contrastanti.