Sanità pubblica: festivi infrasettimanali. La Cassazione conferma ciò che avevamo scritto sul contratto.

I pareri dell'ARAN NON possono essere considerati validi in quanto atti unilaterali. Lavoratrici, lavoratori e professionisti della sanità pubblica che lavorano nelle festività infrasettimanali spetta sia l’indennità di lavoro festivo che la maggiorazione del lavoro straordinario!

Lo conferma la Corte Suprema di Cassazione che, di fatto, ribadisce quanto la CISL già aveva detto e scritto sull'articolato contrattuale, riaffermato già all'inizio di agosto del 2019 (due anni fa) con una lettera a firma della Segretaria nazionale CISL FP Marianna Ferruzzi che informava le strutture territoriali circa l'applicazione dell'Art.29 comma 6 CCNL 2016-2018, in materia di riposo infrasettimanale.

Festivi3jpg
Nel testo la Ferruzzi sottolineava come "In diversi ci hanno evidenziano il problema della festività infrasettimanale per il personale turnista che si trovi a svolgere il proprio turno in concomitanza di festività nazionali riconosciute dalla legge. Alcune interpretazioni, anche della stessa Aran, non rispondenti al dettato contrattuale, vorrebbero destinare al personale turnista che presti la propria normale attività, a fronte del turno programmato, in un giorno festivo infrasettimanale, esclusivamente la prevista indennità per turno festivo (art.86 c. 13). In realtà l’articolo 29, in materia di riposo settimanale, al comma 6 stabilisce che 'L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo'. Pertanto, in tal caso al lavoratore turnista spetterà, oltre alla prevista indennità di turno, anche il diritto al riposo compensativo o alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario. Nel caso verifichiate la presenza di Enti che al riguardo assumano determinazioni diverse e penalizzanti per i lavoratori,vi invitiamo a darne segnalazione a questa federazione e ad attivarvi immediatamente con tutti gli strumenti possibili al fine di tutelare il legittimo diritto delle lavoratrici e dei lavoratori".

Quanto per ripristinare la corretta informazione, sovente distorta (come in questo caso) da chi vuole far credere d'esser l'unico titolato a sostenere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, tentando di accreditarsi l'esclusività di una battaglia, quella che rivendica il dettato contrattuale, che è invece è patrimonio comune di chi, quel contratto lo ha voluto e firmato e che sin dalla sua piattaforma già prevedeva quanto la recente sentenza ha ribadito.

Festivi2jpg

Un'informazione che, per essere completa, andrebbe integrata specificando che in questo nostro Paese non è purtroppo sufficiente una sentenza perché le distorsioni interpretative del normato contrattuale possano essere sanate, e che in ogni realtà lavorativa ove ciò avviene sarà necessario intraprendere specifiche azioni di lotta.

Seguici anche sui Social:

barrapng

trovi i link a fondo pagina