Sanità privata: ccnl – unatantum riparatoria: fare chiarezza sulla non tassazione
In queste ultime ore si susseguono segnalazioni su diverse situazioni: note e quesiti di parte datoriale relativi alla tassazione dell’una tantum contrattuale, strutture che hanno regolarmente messo a regime il nuovo ccnl procedendo però a sottoporre l’importo dell’una tantum a tassazione separata, altre strutture che invece hanno rispettato correttamente le disposizioni contrattuali.
Rimarchiamo, come CISL FP Verona, a seguito anche del chiarimento dei nostri organismi nazionali e di un comunicato congiunto confederale CGIL - CISL - UIL, che durante la fase finale della trattativa, che ha portato alla sottoscrizione della pre-intesa, vi è stato un confronto serrato e puntuale sulla formulazione dell’articolo 54 del CCNL. In tale contesto i consulenti delle associazioni datoriali hanno formulato l’ipotesi ivi contenuta con l’obiettivo, proprio tenendo in considerazione dei pareri già espressi da agenzia delle entrate e dalla corte di cassazione, di definire un importo che si configurasse come riconoscimento di “danno emergente” e pertanto non tassabile in base al TUIR.
Oggi la controparte rileva come altri consulenti abbiano posto dei dubbi su questa interpretazione, ritenendo che invece l’una-tantum debba essere considerata come “lucro cessante” ovvero soggetta a tassazione separata, pareri che tuttavia prendono a riferimento casistiche relative ad una-tantum risarcitorie di arretrati contrattuali e che nel delineare le argomentazioni segnalano che la fattispecie in esame per la sanità privata ha caratteristiche differenti perché qualificata come “ristoro di un disagio” e con carattere “forfettario”.
In estrema sintesi, senza voler entrare nello specifico, è palese che il problema sia di natura giuridica e non fiscale, ovvero se l’una-tantum, per come è stata declinata nel ccnl della sanità privata, possa intendersi come risarcitoria di un danno emergente, non corrispondendo a nessun tipo di arretrato contrattuale, e quindi non soggetta ad alcuna tassazione, oppure se debba intendersi come risarcimento di un mancato guadagno e quindi lucro cessante, soggetta a tassazione separata.
Riteniamo, sulla base di conforto giuridico dei nostri legali, che l’art. 54 del ccnl sia estremamente chiaro: la volontà delle parti è stata quella di restituire alle lavoratrici ed ai lavoratori un importo di €. 1.000 come riconoscimento di un danno emergente e non certo di
un mancato guadagno, vista anche la totale assenza di collegamento fra quanto declinato nel suddetto articolo e il periodo di carenza del contratto.
Inoltre, non vi sono nell’articolato contrattuale relativo all’una-tantum, nè riferimenti alla funzione esplicitamente “risarcitoria” degli arretrati, ma anzi l’esplicitazione che tale somma non è utile ai fini della rivalutazione di altri istituti di carattere economico nè del tfr.
Per le vie brevi abbiamo già provveduto ad inviare pareri dei nostri consulenti legali alle controparti. Vi terremo informati degli ulteriori sviluppi.
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