Obbligo vaccinale
Decisamente perentoria la nuova posizione assunta dal Governo per derimere la questione sulla facoltà di un operatore sanitario di non vaccinarsi. Con il nuovo Decreto deciso ieri (31/03/2021 ndr) l'articolo 4 presente nelle bozze, ormai testo definitivo, ovvero "Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di
obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori
di interesse sanitario", è molto chiaro.
Il comma 1 del citato articolo è abbastanza chiaro quando mette nero su bianco che "al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di
cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie
e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi
professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la
prevenzione dell’infezione daSras-CoV-2". Si parla quindi non solo di esercenti delle professioni sanitarie (estendo comunque l'obbligo non solo agli infermieri, ma anche a tutti i tecnici sanitari), ma anche di operatori socio sanitari, rientrando gli stessi tra i citati "operatori di interesse sanitario".
Il provvedimento non riguarda solo chi opera negli ospedali o nelle strutture pubbliche, ma copre anche l'area privata, le farmacie e parafarmacie e gli studi professionali. Una sottolineatura che, se il testo non sarà ritoccato last minute o in sede di riconversione, appare oltremodo importante quando si enuncia che "la vaccinazione costituisce requisito
essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle
prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Tanto è che nei commi 3 e 4 dell'articolo vi è una lunga declaratoria che, ridotta a sintesi, ci dice che saranno gli ordini professionali (per gli esercenti delle professioni così regolamentate) a dover trasmettere alle Regioni i nominativi dei professionisti sanitari, mentre toccherà ai datori di lavoro il compito per tutti gli altri operatori interessati dal decreto.
Chi è esentato
Il comma 2
stabilisce che può non vaccinarsi o differire la vaccinazione solo chi si trova nel caso di accertato pericolo
per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestato dal medico di medicina generale.
Controllo dello stato di vaccinazione
A questo punto la Regione, comparati gli elenchi, provvederà a trasmettere alle relative aziende i nominativi di chi non risulta vaccinato. Ricevuta la segnalazione l’Azienda sanitaria locale invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione
dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione,
l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2. In caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del
predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente
l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2,
indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la
certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Provvedimenti in caso di mancata vaccinazioneDecorsi i termini e accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale l'azienda sanitaria locale
ne dà immediata
comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale
di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda
sanitaria locale determina
la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o
mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra
forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.Non solo, L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la
sospensione.
Il Decreto del Governo stabilisce che, a questo punto, il datore di lavoro adibisce il lavoratore,
ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque,
non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a
diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque
denominato. La sospensione mantiene
efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre
2021.
Scudo penale per chi vaccina
L'articolo 3 del Decreto, riferendosi alla responsabilità penale verificatisi a causa della
somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV
-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale, stabilisce che la punibilità è esclusa quando l’uso del
vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e
alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute
relative alle attività di vaccinazione.