Sanità. Nessun dubbio sul diritto alla mensa dei turnisti. CISL FP aveva ragione!
D'altro canto basta leggere con grande attenzione l'Articolo 29 del CCNL 20/09/2001 che resta in vigore poiché preservato dall'attuale Contratto Nazionale di Lavoro:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
Vale a dire che:- se il personale non turnista ha diritto ad una pausa di almeno 30 minuti (Art. 27 comma 4 CCNL 2016-2018), non si tocca comunque il diritto dei turnisti a beneficiare della mensa, così come previsto dalla normativa contrattuale precedente;
- restano in vigore eventuali accordi aziendali che regolamentano l'accesso alla mensa.