Sanità: la legge è uguale per tutti, eccetto per chi lavora all'Azienda Ospedaliera di Verona
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona prosegue nell’adottare interpretazioni personalistiche sull’applicazione della normativa giuslavoristiche, spesso lesive dei diritti dei lavoratori. Vista l'inutilità delle richieste e degli interventi effettuati dalla CISL FP per le tradizionali vie delle relazioni sindacali, stante l'ormai inaccettabile perdurare della situazione, abbiamo dato mandato al nostro ufficio legale di procedere, al momento su tre fronti.
Resta inteso che la CISL FP di Verona si mette a disposizione, attraverso i propri legali per ogni necessaria valutazione, di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che si trovino in analoga situazione al fine di sostenere i loro leciti diritti.NEGATO RICONOSCIMENTO ESONERO LAVORO NOTTURNO
PER CHI USUFRUISCE DEI BENEFICI OFFERTI DALLA LEGGE 104
L'Azienda, attualmente, nega l’esonero dal lavoro notturno, previsto dall’articolo 11 co. 2 lett. C) D.lgs. 66/2003, laddove il famigliare disabile assistito non risieda con il lavoratore che lo richiede.
Tale rifiuto, stante i nostri legali, è però del tutto illegittimo ed immotivato, in quanto la norma sopra citata estende il diritto all’esonero a tutti coloro che abbiano a carico un famigliare disabile ai sensi della Legge 104/1992, senza porre distinzioni sull’esistenza di coabitazione o meno.
Sul punto, tra l’altro, si è espresso anche l’INPS con Circolare n. 90 del 2007, nella quale ha chiarito che per poter accedere ai permessi della Legge 104/1992 non sia necessaria né un’assistenza quotidiana, né tantomeno la coabitazione. L’Istituto di Previdenza, infatti, specifica espressamente che le tutele di cui alla menzionata Legge 104 spettano anche ai lavoratori che risiedano lontani dalla persona disabile, purchè essi garantiscano loro un’assistenza sistematica e adeguata.
NEGATO RICONOSCIMENTO PERMESSI DI STUDIO
NEGATO RICONOSCIMENTO AL NON RIPROPORZIONAMENTO
Una recente sentenza del Tribunale civile di Roma (riguardante proprio un lavoratore pubblico), ha tolto ogni dubbio e cancellato ogni possibile alibi sull'applicabilità anche nel settore del Pubblico Impiego degli orientamenti già espressi dalla Corte di Cassazione che, con più di una sentenza, ribadisce che non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33 della legge n. 104/1992 riconosciuti per l’assistenza di un familiare con handicap grave nei confronti del lavoratore pubblico titolare di contratto part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all'orario lavorativo in regime di full time.
Poiché i permessi ex art. 33 legge 104/1992 sono misure destinate alla garanzia della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale e inviolabile dell'individuo ex art. 32 Cost., i giudici confermano che la fruizione dei permessi per assistenza ad un familiare portatore di handicap grave costituisce un diritto non comprimibile che va riconosciuto, pertanto, in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.