Sanità: la legge è uguale per tutti, eccetto per chi lavora all'Azienda Ospedaliera di Verona

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona prosegue nell’adottare interpretazioni personalistiche sull’applicazione della normativa giuslavoristiche, spesso lesive dei diritti dei lavoratori. Vista l'inutilità delle richieste e degli interventi effettuati dalla CISL FP per le tradizionali vie delle relazioni sindacali, stante l'ormai inaccettabile perdurare della situazione, abbiamo dato mandato al nostro ufficio legale di procedere, al momento su tre fronti.

Resta inteso che la CISL FP di Verona si mette a disposizione, attraverso i propri legali per ogni necessaria valutazione, di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che si trovino in analoga situazione al fine di sostenere i loro leciti diritti.

1.
NEGATO RICONOSCIMENTO ESONERO LAVORO NOTTURNO

PER CHI USUFRUISCE DEI BENEFICI OFFERTI DALLA LEGGE 104
L'Azienda, attualmente, nega l’esonero dal lavoro notturno, previsto dall’articolo 11 co. 2 lett. C) D.lgs. 66/2003, laddove il famigliare disabile assistito non risieda con il lavoratore che lo richiede.
Tale rifiuto, stante i nostri legali, è però del tutto illegittimo ed immotivato, in quanto la norma sopra citata estende il diritto all’esonero a tutti coloro che abbiano a carico un famigliare disabile ai sensi della Legge 104/1992, senza porre distinzioni sull’esistenza di coabitazione o meno.
Sul punto, tra l’altro, si è espresso anche l’INPS con Circolare n. 90 del 2007, nella quale ha chiarito che per poter accedere ai permessi della Legge 104/1992 non sia necessaria né un’assistenza quotidiana, né tantomeno la coabitazione. L’Istituto di Previdenza, infatti, specifica espressamente che le tutele di cui alla menzionata Legge 104 spettano anche ai lavoratori che risiedano lontani dalla persona disabile, purchè essi garantiscano loro un’assistenza sistematica e adeguata.

2.
NEGATO RICONOSCIMENTO PERMESSI DI STUDIO
PER CHI FREQUENTA LA "SCUOLA LAVORATORI"
L'Azienda nega illegittimamente ai dipendenti frequentanti la Scuola Lavoratori, finalizzata al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, i permessi di studio previsti dall’art. 48 CCNL Comparto Sanità.

Il menzionato articolo riconosce il diritto al permesso di studio a tutti coloro che frequentano “corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami”.

Riteniamo quindi che il riconoscimento di questo diritto vada assicurato ai dipendenti frequentanti la Scuola Lavoratori e per questo abbiamo provveduto a trasmettere una nota attraverso il nostro ufficio legale.

3.
NEGATO RICONOSCIMENTO AL NON RIPROPORZIONAMENTO
GIORNATE LEGGE 104 PER I PARTIME SUPERIORI AL 50%
L'Azienda è ferma nel voler concedere meno permessi di quelli previsti dalla legge 104 ai lavoratori in part time superiore al 50 % e ciò contrariamente a quello che è l’orientamento della giurisprudenza sul tema. Per questo la CISL FP di Verona sta informando i lavoratori su quelli che sono i loro diritti, e tutti costoro potranno rivolgersi al Tribunale del Lavoro,  per vedersi riconosciuti tutti i permessi ex Legge 104.

Una recente sentenza del Tribunale civile di Roma (riguardante proprio un lavoratore pubblico), ha tolto ogni dubbio e cancellato ogni possibile alibi sull'applicabilità anche nel settore del Pubblico Impiego degli orientamenti già espressi dalla Corte di Cassazione che, con più di una sentenza, ribadisce che non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33 della legge n. 104/1992 riconosciuti per l’assistenza di un familiare con handicap grave  nei confronti del lavoratore pubblico titolare di contratto part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all'orario lavorativo in regime di full time.

Secondo i giudici, in attuazione del principio di non discriminazione è ammissibile il riproporzionamento solo con riferimento ad istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa, (es. importo dei trattamenti economici in caso di malattia e infortunio). Di contro, per gli istituti riconducibili ad un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale e in assenza di specifica disciplina di legge occorre privilegiare l’interpretazione che più aderisce al rilievo degli interessi in gioco ed alle sottese esigenze di effettività di tutela.

Poiché i permessi ex art. 33 legge 104/1992 sono misure destinate alla garanzia della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale e inviolabile dell'individuo ex art. 32 Cost., i giudici confermano che la fruizione dei permessi per assistenza ad un familiare portatore di handicap grave costituisce un diritto non comprimibile che va riconosciuto, pertanto, in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.

Ribadiamo dunque che la CISL FP di Verona si mette a disposizione, attraverso i propri legali per ogni necessaria valutazione, di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che si trovino in analoga situazione al fine di sostenere i loro leciti diritti.

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