Pubblico Impiego: festivo infrasettimanale, richiesta rettifica orientamento Aran

In data di ieri (25 febbraio 2021 ndr), la CISL FP, unitariamente alle altre organizzazioni confederali, ha inviato una richiesta al Presidente Aran e al Direttore Contrattazione 2 - U.O. Sanità, in cui si chiede la rettifica dell'orientamento Aran su prestazione in turno resa in giornata festiva infrasettimanale.

In modo particolare si intende portare all’attenzione dell’Agenzia l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021 relativa all’interpretazione della disciplina contrattuale applicabile al personale turnista del comparto sanità chiamato a svolgere la propria prestazione
in giornata festiva infrasettimanale. In particolare, la Suprema Corte, specifica che “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.

Si evidenzia che l pronunciamento ha chiaramente valore nomofilattico che, nel pubblico impiego, si estende alla interpretazione dei contratti collettivi in caso di dissenso tra le parti. Pertanto, in linea con il principio sancito dalla Cassazione, al lavoratore turnista spetta, oltre alla prevista indennità per servizio di turno prestato in giorno festivo, anche il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Le OO.SS con la nota chiedono quindi la rettifica dell’orientamento applicativo CSAN39a del 09/05/2019 secondo il quale il personale "turnista" impegnato in giorno festivo infrasettimanale ha diritto, esclusivamente, alla specifica indennità prevista dall'art. 86, comma 13 del CCNL 2016-2018 per il personale del comparto che presti servizio di turno in giorno festivo, confermando invece il diritto al pagamento della maggiorazione per lavoro strarodinario qualora si scelga di non godere del riposo compensativo, unitamente alla conferma del pagamento della indennità di cui all’art. 86 comma 13.

Va anche precisato che gli orientamenti applicativi dell’Agenzia rientrano nell’attività di assistenza alle amministrazioni prevista dall’art. 46 del TUPI e, dato il loro carattere unilaterale, non hanno il valore dell’interpretazione autentica e non sono idonei a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo. Tuttavia, pur non essendo vincolanti i pareri Aran vengono utilizzati dalle amministrazioni come elemento a sostegno di prassi applicative difformi dalle norme contrattuali.

Per tali ragioni labbiamo chiesto che, alla luce della più recente giurisprudenza, l’Agenzia rettifichi il proprio orientamento evitando il rischio di un contezioso generalizzato.

Seguici anche sui Social:

barrapng

trovi i link a fondo pagina