Part-time e legge 104. Se oltre il 50% le giornate non vanno riproporzionate! Azione CISL FP

Ne avevamo dato notizia su alcune newsletter inviate ai nostri iscritti che, per dare concretezza alla nostra tesi, avevamo iniziato a richiedere, per conto e a tutela delle nostre iscritte e dei nostri iscritti che si trovano in tali condizioni, spesso espressione di un welfare inesistente legato alla cura di familiari con forti disabilità, che i giorni di Legge 104 non fossero riproporzionati sulla base del tempo parziale, qualora quest'ultimo fosse superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

A fronte di timide, incerte aperture, da parte di alcune aziende oggetto dei nostri interventi, riteniamo utile offrire un approfondimento curato dall'Avvocato Manuela Rigoni, titolare dell'omonimo studio legale, che per la CISL FP di Verona sta seguendo questa particolare vertenza che coinvolge, a detta dell'avvocato, lavoratrici e lavoratori che "stanno “subendo” passivamente, ignari della tutela che la Legge e la Giurisprudenza riservano loro".

L'approfondimento
L’art. 33 della Legge 104/ 1992 prevede il diritto per i soggetti lavoratori dipendenti di aziende private e pubbliche, che devono assistere una persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente, affine entro il secondo grado o entro il terzo laddove i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni di età, o siano deceduti, o siano a loro volta invalidi), di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera non continuativa.

Nulla viene detto in questo articolo di legge a riguardo dei lavoratori part time, i quali, spesso, si sono visti “riproporzionare” ovvero ridurre il numero di giorni di permesso previsti dalla Legge 104/92 a fronte dell’orario di lavoro ridotto.

A chiarire la situazione ci ha però pensato la Corte di Cassazione con due sentenze (n. 22925/ 2017 e n. 4069 del 20.02.2018) nelle quali i Giudici hanno espressamente specificato che il diritto ai 3 giorni di permesso retribuito, previsto dall’art. 33 Legge 104/ 1992, NON ha natura patrimoniale/ economica, ma è espressione dello Stato Sociale, che eroga una forma di assistenza indiretta, mediante facilitazioni e incentivi ai famigliari delle persone con handicap grave e come tale rappresenta una tutela della salute psicofisica del disabile, riconducibile nel diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione, nelle menzionate sentenze, ha concluso affermando che rappresenterebbe una chiara discriminazione ai danni del lavoratore part time rispetto a quello full time, il riproporzionamento (quindi la riduzione) del numero di giorni di permesso.

Una recentissima sentenza del Tribunale di Roma del 21.05.2020 poi è ritornata sul tema, prendendo in esame il caso di una dipendente, genitrice di una persona portatrice di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, che aveva ottenuto dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro, la trasformazione del rapporto da full time a part time verticale. A seguito di questa trasformazione, la datrice di lavoro aveva ridotto i giorni di permesso retribuito ex art. 33 Legge 104/92, da 3 a 2.

La lavoratrice ha per questo citato in giudizio l’amministrazione pubblica, sua datrice di lavoro, per vedersi riconoscere il diritto ad usufruire dei 3 giorni di permesso.

Il Tribunale di Roma, come anticipato sopra, ha accolto la richiesta della dipendente, dichiarando illegittimo il riproporzionamento dei giorni di permesso sulla scorta della riduzione dell’orario di lavoro, in quanto “il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno”.

Il Tribunale di Roma conclude la sentenza, specificando però che è ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giorni superiore al 50% dell’ordinario, da quello che comporti una prestazione per un numero di giorni di lavoro inferiore o limitato in alcun periodi dell’anno e ha precisato che solamente nel primo caso è riconosciuto il diritto all'integrale fruizione dei permessi in oggetto.

In definitiva, se siete lavoratori part time (con un’articolazione del Vostro lavoro per un numero di giorni superiore al 50% rispetto a quella prevista per un lavoratore full time) e se vi occupate stabilmente di un famigliare con handicap in situazione di gravità, avete il pieno diritto di pretendere dal datore di lavoro il riconoscimento di 3 giorni di permesso mensile retribuito”.

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare la CISL FP di Verona al numero 045 809 6996 oppure inviare una mail a