Lavoratori fragili: assenza equiparata al ricovero dal 1°gennaio 2021 al 28 febbraio 2021

Il tema dei "lavoratori fragili" è stato ampiamente trattattato sin dall'inizio dell'epidemia, anche nel contesto sindacale di gestione dell'emergenza. Lavoratori che, a causa di patologie certificate che li rendono particolarmente esposti, erano stati oggetto di specifici provvedimenti normativi che prevedevano la possibilità di assenza dal lavoro certificata, equiparando la stessa al ricovero ospedaliero.

Il limbo tra la prima e la seconda ondata
Con la seconda ondata epidemica, questi lavoratori erano caduti in una sorta di limbo, tanto che con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia", si provvedeva a correre ai ripari prevedendo che all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, il comma 2 fosse sostituito dalla seguente disposizione:
  • «2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento direlative terapie salva vita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. (...)"
Ciò ha di fatto consentito di rivedere in modo retroattivo tutte quelle situazioni che da luglio ad ottobre 2020 erano, come abbiamo già detto, cadute in un limbo normativo, obbligando i lavoratori fragili a ricorrere alla malattia.

La stesse legge però, ponendo il nuovo limite al 15 ottobre, prevedeva che per quegli stessi lavoratori fragili oggetto del provvedimento di estensione della equiparazione al ricovero dell'assenza, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, potessero, al posto dell'assenza così sino a quel momento stabilita,  svolgere "di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

Lo stato attuale
Ora, con la Legge di Bilancio 2021, in modo particolare con i  commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1°gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Nota dolente: i costi previsti dal comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa inmodalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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