Funzioni Centrali: novità del contratto 2019-2021 sulle assenze sul lavoro

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Il Coordinamento Provinciale delle Centralizzate di Verona, come preannunciato nell’informativa sindacale sulle principali novità del CCNL 2019-2021, ha predisposto la prima informativa dettagliata riguardante gli istituti normativi e la disciplina delle assenze del rapporto di lavoro che sono stati aggiornati rispetto al CCNL 2016-2018.

Riportiamo di seguito le principali novità del TITOLO IV relativo al rapporto di lavoro.

• Ferie (art. 23) - In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione. Finora, invece, il rinvio delle ferie per motivi personali era consentito solo entro i primi quattro mesi dell’anno successivo a quello di maturazione.

• Permessi retribuiti (art. 24) – E’ stato espressamente previsto che nel novero degli otto giorni all’anno dei permessi retribuiti per partecipazione a concorsi od esami, sono compresi anche i giorni di svolgimento delle prove per le progressioni tra le aree. Relativamente al permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, è stato previsto che la fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio – mentre finora tali permessi dovevano essere fruiti entro 45 gg dalla data del matrimonio - e nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente – compatibilmente con le esigenze di servizio – potrà concordare con il dipendente un diverso termine per il godimento dello stesso. Funzione
Pubblica

• Possibilità di fruizione congiunta, ancorché non consecutiva, dei permessi per motivi personali e dei permessi per visite mediche (artt. 25 e 26) – I permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari e quelli per visite mediche e esami specialistici potranno essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente fra loro o con altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, ma non consecutivamente. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal d. lgs. n.151/2001. L’attuale regime non consente la fruizione nella medesima giornata di diverse tipologie di permessi.

• Congedi parentali (art. 28) - I primi trenta giorni del congedo parentale per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri (computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, che non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero) sono previsti per ciascun figlio e sono dunque fruibili nelle ipotesi di parti plurimi. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, potranno fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tener conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie. Non avendo fino ad ora la contrattazione collettiva, anche di livello integrativo, stabilito l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, ciascun genitore poteva scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria ma la fruizione su base oraria era consentita solo in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale. Il CCNL 2019-2021, disciplinando l’equiparazione della giornata lavorativa convenzionalmente a 6 ore di congedo parentale, rende effettivamente possibile la fruizione su base oraria, per almeno un’ora.

• Eliminazione della decurtazione del trattamento accessorio dall'11 esimo giorno di malattia in poi (art. 29) – Nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni, dall’11° giorno di malattia il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente non verrà decurtato. Nell’attuale regime l’eliminazione di tale decurtazione è prevista per malattie superiori a quindici giorni lavorativi.

• Estensione tutele per effetti collaterali di terapie salvavita (art. 30) – In caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie, comportanti incapacità lavorativa, saranno esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto ed in tali giornate al dipendente sarà dovuto l’intero Funzione Pubblica trattamento economico previsto dal CCNL. Finora, invece, le assenze derivanti dagli effetti collaterali di terapie salvavita erano escluse dal computo delle assenze per malattia, solo fino a quattro mesi per ciascun anno solare. Evidenziamo che, ai sensi dell’art 62, per quanto non espressamente previsto nel nuovo CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL ove compatibili e non sostituite con le previsioni del nuovo CCNL e con le norme legislative.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti via mail/telefono oppure in sede sindacale.


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