Funzione pubblica: Decreto milleproroghe 2021. Stabilizzazione precari e molto più...

Termine maturazione requisiti per stabilizzazione dei precari

L’art. 1 comma 7 bis proroga al 31.12.2021 il termine per la maturazione dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, richiesto sia per le assunzioni a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 sia per la partecipazione alle procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non dirigenziale che possiede tutti i requisiti richiesti dall’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

Entrambe le procedure straordinarie di stabilizzazione possono essere attivate entro il 31.12.2021.
Giova ricordare che con riferimento al personale medico, tecnico-professionale, infermieristico, dirigenziale e non, del Ssn l’art. 1 comma 8 del DL Milleproroghe 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 il limite temporale entro cui è possibile maturare i requisiti dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, richiesti dall’ art. 20 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b) del D.lgs. 75/2017 ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato oppure per la partecipazione a procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili.

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Sanità
  • La durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo - e delle relative federazioni nazionali è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente deliberato fino al 30 aprile 2021) e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.
  • Regioni e province autonome possono riconoscere un contributo una tantum alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19 e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital. Tale contributo è erogato in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. 
  • Le regioni e le province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget possono riconoscere il contributo una tantum a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei DPI eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione stessa o dal Commissario straordinario per l’emergenza.

Funzioni locali
  • L'articolo 5-bis, proroga dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 – e quelle in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Funzioni centrali
  • Si estende al quadriennio 2020 - 2023 (anziché per il triennio 2020 - 2022) la possibilità per l’Avvocatura generale dello Stato di assumere a tempo indeterminato 25 unità di personale non dirigenziale (art. 1-bis comma 1).
  • Si autorizza, per il triennio 2021-2023, l’assunzione presso l’Avvocatura generale dello Stato di 27 unità di livello dirigenziale non generale, con riserva del 30% dei posti messi a concorso per il personale interno in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso per dirigente, e di 166 unità di personale di Area III, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. In attesa della conclusione della procedura concorsuale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l’Avvocatura generale dello Stato può conferire non più di cinque incarichi, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di 12 mesi, ad esperti con competenze nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale (art. 1-bis comma 2).
  • Si estende al quadriennio 2019 - 2022 (anziché per il triennio 2019 - 2021) il reclutamento fino a 26 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Si autorizza, inoltre, per il triennio 2021-2023, il reclutamento di 45 unità di personale non dirigenziale presso l’amministrazione della Giustizia amministrativa, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi per altre amministrazioni. Il reclutamento è effettuato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali (art. 1-bis commi 3 - 4).
  • L’art. 1 bis comma 6 autorizza, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, la Giustizia amministrativa ad assumere 20 referendari Tar e 10 Consiglieri di Stato (6 nel biennio 2021-2022 e 4 nel 2023).
  • Viene incrementato il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali (art. 1-bis comma 7 lett. a)).
  • Per l'attuazione del programma Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze, nel 2021, può assumere a tempo indeterminato 30 unità di personale non dirigenziale di alta professionalità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica. Inoltre, l’unità di missione, istituita dal 1° gennaio 2021 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di assolvere i compiti relativi all’attuazione del programma Next Generation EU (art. 1, comma 1050, l. 178/2020), può avvalersi, oltre al personale del Mef, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto. È escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. (art. 1-bis comma 7 lett. c) e d)).
  • Viene estesa al 2020 e introdotta a regime dal 2021 la maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile riconosciuta al personale degli uffici centrali dei Dipartimenti del Mef, incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, per lo svolgimento di attività di verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi, relative relazioni tecniche e supporto all'attività  parlamentare  e  governativa,  in ragione degli obblighi di  reperibilità e  disponibilità  a  orari disagevoli. Tale maggiorazione è corrisposta per l’anno 2020 nel limite di 2,5 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2021 nel limite di 3,5 milioni di euro (art. 1 bis comma 8 lett. a).
  • L’indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale o con rapporto di impiego non privato per le responsabilità, gli obblighi di reperibilità e la disponibilità ad orari disagevoli (art. 7 comma 7, DPR 227/2003) viene incrementa di 200.000 euro per l’anno 2020, di 900.000 euro per l’anno 2021 e di 1.7 mln di euro annui a decorrere dall’anno 2022 (art. 1 bis comma 9).

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