FP: pubblico e privato congedi straordinari nell'emergenza per i figli. Chiarimenti INPS

In questa fase, talvolta un po' caotica nella sovrapposizione di decreti, disposizioni e provvedimenti legislativi correlati alla pandemia, la circolare Inps n. 2/2021 fornisce chiarimenti in merito ai congedi fruibili alla luce delle modifiche introdotte dalla recente disciplina emergenziale.

PRIMA
L’art.21-bis del D.l. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), che prevedeva il congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente minore di anni 16, ha cessato la sua vigenza il 31 dicembre 2020.

OGGI
Ad oggi, l’unica ipotesi di congedo fruibile è disciplinata dall’art. 22-bis della l. 176/2020 (legge di conversione del Decreto Ristori) nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse individuate con ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell'art. 3 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell'art.19-bis della l. 176/2020).

Nello specifico, l’art. 22-bis comma 1 permette ai genitori lavoratori dipendenti, anche non conviventi con il figlio, di utilizzare un congedo indennizzato al 50% della retribuzione per astenersi dal lavoro, durante tutto o parte del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle cosiddette zone rosse.

Si precisa che possono fruirne soltanto i lavoratori la cui prestazione non possa essere svolta in modalità agile. Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari  dei figli. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nella Ordinanza del Ministro della Salute

FIGLI CON DISABILITA'
L’art. 22-bis comma 3, prevede una tutela rafforzata per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4,comma1, l.104/1992) consentendo la fruizione del congedo durante la sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.

Tale beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

La fruizione del congedo è compatibile nei casi in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo istituto per prestare assistenza ad altro figlio di entrambi i genitori, così come nel caso in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, di diverse misure di sostegno: i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l.104/1992, il prolungamento del congedo parentale o il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs.151/2001.

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