Decreto legge 73/2021 c.d. Sostegni-bis: alcune importanti novità

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 73/2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Lo stesso, nella sua corposa articolazione, presenta alcune importanti novità che, in prima analisi, meritano di essere segnalate:

FUNZIONI LOCALI
Settore educativo-scolastico
L’art. 58 comma 2 lett. c) proroga anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’art. 2 ter, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ovvero la possibilità per i Comuni di attingere anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, per affidare incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie.

Polizia locale
L’art. 74 comma 3 per lo svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica nel periodo 1 maggio 2021 - 31 luglio 2021, autorizza la spesa di euro 13.185.180 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e del personale delle polizie locali.

SANITA'
Tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza, l’art. 26 comma 1 consente a Regioni e Provincie autonome di ricorrere dal 25 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021 alle misure straordinarie introdotte dall’art. 29 del D.l. 104/2020, con l’obbiettivo di recuperare le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e le prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020 a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica. 

Al fine di recuperare le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione  è possibile ricorrere a:
  • prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanitario dipendente del SSN,  la cui tariffa oraria era già stata aumentata a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione (art. 29, comma 2, lett. b), D.l. 104/2020);
  • reclutamento di personale del comparto sanitario e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie con contratti a tempo determinato , anche in deroga ai CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa (art. 29, comma 2, lett. c), D.l. 104/2020). Può essere impiegato per la medesima finalità anche il personale delle professioni sanitarie e gli operatori socio-sanitari cui è stato conferito un incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 2-bis D.l. 18/2020, oppure le medesime figure professionali cui è stato conferito un incarico individuale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2-ter, D.l. 18/2020.
Invece, per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale è possibile ricorrere a:
  • prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanitario dipendente del SSN, la cui tariffa oraria era già stata aumentata a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione (art. 29, comma 3, lett. b), D.l. 104/2020);incremento del monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente (art. 29, comma 3, lett. c), D.l. 104/2020).
Ulteriori informazioni sul Decreto legge 73/2021 nelle prossime news