Covid 19 - Più dettagli sulle novità del d.l. 18/2020 c.d. “Cura Italia”

Congedi per i genitori
A decorrere dal 5 marzo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato genitori, anche affidatari, di figli con età non superiore ai 12 anni è riconosciuto un congedo straordinario di 15 giorni, fruibile, per un periodo continuativo o frazionato, alternativamente da entrambi i genitori, purché nel nucleo familiare l’altro genitore non risulti beneficiario di strumenti di sostegno al reddito dovuti a sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, sia disoccupato o non lavoratore. Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Durante il periodo di congedo, coperto da contribuzione figurativa, spetta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (dalla retribuzione di riferimento sono esclusi la tredicesima mensilità e altri premi, mensilità o trattamenti accessori in godimento) Gli eventuali periodi di congedo parentale “ordinario” fruiti dai genitori, a partire dal 5 marzo, a causa della sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo straordinario con diritto alla relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato genitori, anche affidatari, di figli con età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, possono astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Voucher baby – sitting
A decorrere dal 5 marzo, in alternativa alla fruizione del congedo straordinario, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età fruibili nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il valore del bonus, previsto per i lavoratori del settore privato, è esteso agli infermieri, ai tecnici di laboratorio biomedico, ai tecnici di radiologia medica e agli operatori sociosanitari, dipendenti del settore pubblico e privato accreditato, con un incremento del limite massimo complessivo pari a 1000 euro.

Permessi ex art. 33 legge 104/1992
In aggiunta ai 3 giorni di permesso mensili, attribuiti ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992, sono riconosciuti ulteriori 12 giorni complessivi da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Per i lavoratori del comparto sanità tali permessi aggiuntivi sono riconosciuti compatibilmente con le esigenze organizzative di aziende ed enti del Ssn, anche in relazione all’emergenza Covid- 19.

Tutela della disabilità
Fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati gravemente disabili e per quelli in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante terapie salvavita, da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. É introdotta una nuova tipologia di assenza giustificata, senza retribuzione e con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori pubblici e privati, genitori conviventi di una persona disabile che, a seguito della sospensione dei servizi dei Centri semiresidenziali, comunichino preventivamente ai datori di lavoro l’impossibilità di accudirla.

Esenzione dal servizio
Le amministrazioni pubbliche, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile e dopo aver utilizzato gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi disciplinati dalla contrattazione collettiva, possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Tale periodo di esenzione è equiparato al servizio prestato a fini degli effetti economici e previdenziali, ad eccezione dell’indennità sostitutiva di mensa che non viene corrisposta, ove prevista.

In caso di informazioni e assistenza sui benefici concessi, fino alla fine dell'emergenza è dato ai patronati la possibilità di operare per via telematica: Cisl Inas 800 249 307 oppure 045 809 6030 oppure verona@inas.it