Covid 19 - Norme e tutele riguardanti i lavoratori Terzo Settore e Sanità Privata

Col provvedimento adottato si dispone che tutti i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, inclusi gli Enti di Terzo settore (Cooperative sociali comprese) e della Sanità privata, possono fare richiesta di accesso all’assegno ordinario del Fondo di Integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 indipendentemente che a livello regionale sia stato adottato o meno un provvedimento di chiusura dei servizi.  Il decreto, da un lato amplia la platea di coloro che possono accedere al  FIS (strutture con oltre 5 dipendenti), derogando al precedente limite  dimensionale, dall’altro introduce la Cassa Integrazione in deroga anche per le strutture che occupano fino a 5 dipendenti, per i quali non è prevista l’attivazione del Fondo di Integrazione Salariale (sia del Terzo Settore che della Sanità Privata).

Per tutti i dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dai rispettivi contratti nazionali di lavoro, e non incide sul calcolo del comporto.

Fino al 30 aprile, ai lavoratori (pubblici e privati) con grave disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio, rilasciata dai competenti organi medico legali, derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3 c. 1 L.104/1992), il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero. Tale previsione risulta essere un utile strumento di tutela per tutti lavoratori che si trovano nelle condizioni sopra descritte, con particolare evidenza per i lavoratori disabili che operano nelle Cooperative Sociali di tipo B.