Covid 19 - Interventi per le famiglie. Tu resti a casa e ti aiuta il Patronato Inas

Ci siamo prodigati in questi giorni per aggiornarti su quanto i recenti decreti messi a punto dal Governo hanno prodotto a beneficio dei lavoratori e delle famiglie nell'emergenza prodotta dall'epidemia del Coronavirus. (Vedi i post legati al decreto Cura Italia).
In questo post aggiungiamo qualche informazione in più relativa ad alcuni dei benefici previsti dal Decreto Cura Italia, risposte ad alcune quesiti pervenuti dai nostri iscritti od approfondimenti successivi ai nostri primi post informativi ricordandoti che puoi farti aiutare dagli esperti Inas Cisl, contattando il numero verde 800 249307 o al numero 045 809 6030. L’assistenza sarà fornita secondo modalità che garantiscono il rispetto delle norme previste per contrastare l’emergenza sanitaria.

Legge 104/1992 incremento
Per i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992) o che sono portatori di handicap grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992) il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori 12 giornate complessive per il bimestre marzo-aprile. Si specifica che i giorni di permesso fruibili a tale titolo ammontano a 18 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile (3 giorni previsti dalla disciplina ordinaria fruibili nel mese di marzo + 3 giorni fruibili ad aprile ai quali si aggiungono i 12 giorni ulteriori ricosciuti dall’art. 24 del decreto che vanno distribuiti a discrezione del lavoratore fra marzo e aprile).

Ho diritto ai giorni di permesso per la legge 104/1992 per più di un familiare. Di quanti giorni posso usufruire adesso?
Si specifica, inoltre, che per i lavoratori che avevano diritto ai giorni di permesso ex legge 104/1992 per più di un familiare è possibile cumulare anche le relative estensioni concesse dalla norma in commento (se si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, alla luce dell’estensione del beneficio disciplinata dall’art. 24 si ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020). Per il personale sanitario, pubblico e privato, l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.

I giorni di permesso per la legge 104/1992 sono estesi anche per i lavoratori con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992)?
Sì. I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro in questi casi è equiparata al  ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia). Resta comunque la possibilità di utilizzare anche i permessi della legge 104/1992 estesi a 18 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020.

Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?

Sì. Fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro in questi casi è equiparata al  ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla  malattia).

Fonte: Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

Se non hai ancora mai richiesto all’Inps l’autorizzazione per assistere un familiare disabile grave, puoi farti aiutare dagli esperti Inas Cisl, contattando il numero verde 800 249307 o al numero  045  8096030. L’assistenza sarà fornita secondo modalità che garantiscono il rispetto delle norme previste per contrastare l’emergenza sanitaria.

Assenza giustificata per l'esigenza di un figlio disabile
L’art. 47 comma 2 prevede una nuova tipologia di assenza giustificata, senza retribuzione e con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori pubblici e privati, genitori conviventi di una persona disabile che, a seguito della sospensione dei servizi dei Centri semiresidenziali disposta ai sensi dell’art. 47 del decreto, comunichino preventivamente ai datori di lavoro l’impossibilità di  accudirla a seguito della sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali (riferimento art. 47 comma 1, nella Sezione VI relativa alle misure di sospensione delle attività sociosanitarie e socio assistenziali). Fatti salvi i congedi e permessi (artt.23 e 24) e le maggiori tutele per l’accesso al lavoro agile (art.39) definiti nel decreto, fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro di uno dei genitori conviventi di figlio con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, se preventivamente comunicata e motivata.

Congedo parentale straordinario per dipendenti privati e pubblici
Dal 5 marzo, per prendersi cura dei figli che hanno fino a 12 anni, i dipendenti del settore privato e pubblico hanno diritto a un congedo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni. L’utilizzo del congedo spetta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. Questo tipo di supporto non spetta se nel nucleo familiare c’è un altro genitore che usufruisce di sostegni al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o se c’è un altro genitore disoccupato o non lavoratore. Durante questo periodo di congedo i lavoratori hanno diritto a una indennità del 50% della retribuzione. Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario e quelli di congedo parentale prolungato per assistenza a figli disabili gravi, usati dai genitori durante il periodo di chiusura delle scuole sono considerati come congedo straordinario. Inoltre, il limite dei 12 anni di età dei figli, non vale per i figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Per i dipendenti pubblici, l’erogazione dell’indennità e l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono gestite dall’amministrazione pubblica per cui si lavora.

Dipendenti strutture private
I dipendenti privati con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni  possono restare a casa per prendersi cura di loro, per il periodo di  chiusura delle scuole. In questo caso, non si ha diritto né all’indennità né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma non si può essere licenziati e si ha diritto a conservare il posto di lavoro. Come per il congedo ordinario, per ottenere il congedo parentale straordinario è necessario comunicare al datore di lavoro quando si intende usufruirne e presentare la  domanda all’Inps.
Per la richiesta all’ente previdenziale, puoi farti aiutare dagli esperti Inas Cisl, contattando il numero verde 800249307 o al numero 045 8096030. L’assistenza verrà fornita secondo modalità che garantiscono il rispetto delle norme previste per contrastare l’emergenza sanitaria.

Bonus Baby Sitter
In alternativa al congedo parentale straordinario, i lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti in via esclusiva alla gestione separata, possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitter. Di questa opportunità abbiamo già parlato nei nostri precedenti post.
Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia. Per fare domanda, puoi farti aiutare dagli esperti Inas Cisl, contattando il numero verde 800249307 o al numero 045 8096030.L’assistenza verrà fornita secondo modalità che garantiscono il rispetto delle norme previste per contrastare l’emergenza sanitaria.

Siamo a conoscenza che gran parte delle Aziende non ha ancora approntato idonee procedure e modulistica atta a consentire in modo fluido ai propri dipendenti di richiedere di utilizzare i benefici offerti dal Decreto Cura Italia. Resta comunque un diritto dei lavoratori chiamare gli uffici delle proprie Aziende e chiedere l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Governo. A tale scopo CISL FP Verona si sta attivando al fine di concordare e velocizzare gli iter per la concessione.

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