Covid 19 - Funzione pubblica: la direttiva odierna esclude le ferie "forzate" anno corrente

la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020 ha come obiettivo quello di garantire uniformità e coerenza nell’applicazione delle disposizioni adottate in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Esso fornisce nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche. La direttiva specifica anzitutto che le misure adottate per l’intero  territorio nazionale sono finalizzate a ridurre la presenza dei  dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, garantendo comunque lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici. Per tali motivi, dovendo garantire la limitazione della presenza fisica del personale negli uffici ai soli casi in cui sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e di quelle indifferibili, con riferimento sia all’utenza interna (ad esempio: pagamento stipendi, attività logistiche per l’apertura e la funzionalità dei locali) che esterna, la modalità ordinaria di  svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile.

Per quelle attività che, per loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni adottano strumenti alternativi, tra i quali:
forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
  • fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi;
  • fruizione delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Si tratta di una importante precisazione che esclude, pertanto, la possibilità di utilizzare ferie di competenza dell’anno corrente a copertura delle assenze correlate all’emergenza epidemiologica in atto.

La direttiva specifica inoltre che per limitare gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, le amministrazioni devono individuare un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza di tale personale.

Allegato: Direttiva 2 2020