Covid 19 - Congedo genitori per quarantena scolastica dei figli

Diamo tempestiva notizia della Circolare INPS n°116 del 2 ottobre 2020 che risponde ad una precisa criticità per la quale la CISL FP di Verona già era intervenuta presso le singole Amministrazioni: la necessità per i genitori di figli minori di gestire in conciliazione con il lavoro la quarantena dei figli.

L'INPS con la sua circolare si prefigge di fornire istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111.

L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111
ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

AFFIDAMENTI
Si precisa che il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

REQUISITI del lavoratore
  • rapporto di lavoro dipendente in essere.
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;c)
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito
  • deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto.
  • Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
  • Il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
DURATA E INDENIZZO PREVISTO
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’articolo 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione è comunque corrisposta un’unica indennità. Si ricorda che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione
Considerato che nell’articolo 5, comma 3, del citato D.L. n. 111/2020, si stabilisce che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, si specifica che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

COMPATIBILITA'
  • a) Malattia. In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire delcongedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
  • b) Maternità/Paternità. In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo dimaternità/paternità.
  • c) Ferie. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
  • d) Aspettativa non retribuita. In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo
  • e) Soggetti “fragili”. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità
  • f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992. È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi della legge 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
  • g) Inabilità e pensione di invalidità. La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con icasi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3,comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
INCOMPATIBILITA'
  • a) Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. l congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi
  • b) Congedo parentale. Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea(negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedoCOVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
  • c) Riposi giornalieri della madre o del padre. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con ilminore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi perallattamento) fruiti per lo stesso figlio.
  • d) Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa.
  • e) Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
  • f) Lavoro agile. È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli conprestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).
  • g) Part-time e lavoro intermittente. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.
A CHI SI RICHIEDE
DIPENDENTI PUBBLICI
La circolare INPS specifica che per i dipendenti pubblici la domanda andrà presentatata direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

DIPENDENTI PRIVATI
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno deiseguenti canali:
  • tramite il Patronato INAS CISL 
  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla homepage del sito www.inps.it.
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da retefissa) o il numero 06 164.164