Covid 19 - Ad aprile i 100 euro per Azienda Ospedaliera di Verona e Azienda ULSS9 Scaligera
Il bonus è una tantum e spetta, unicamente per il mese di marzo 2020. L’aiuto economico spetta solamente per chi ha continuato a lavorare "in presenza" effettiva ed il reddito percepito l’anno precedente non deve superare i 40 mila euro. Non spetta quindi ai lavoratori in smart working per le giornate in cui si è operato da casa e non spetta per le giornate di ferie, malattia e per le altre assenze. I 100 euro sono quindi da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese per i turni effettivamente lavorati, escludendo le giornate di smart working o le assenze: se ne desume che se nel mese di marzo un dipendente era presente in tutte le giornate di lavoro previste avrà i 100 euro, in caso contrario la quota sarà ricalcolata in modo proporzionale rispetto alle presenze effettive.
Esentasse
È importante specificare che dal punto di vista fiscale il bonus non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto si tratta di un importo esentasse. Pertanto, possiamo afferare che il dipendente non deve pagarci l’IRPEF poiché è un importo netto e non lordo.