Congedi straordinari "Covid": la storia infinita ... anche sulla proroga di agosto!

Appena battuta la lettera con i chiarimenti, ci siamo premurati immediatamente di avvisare i nostri iscritti attraverso i nostri gruppi whatsapp (se non sei ancora iscritto a questo servizio clicca qui), perché, a quanto pare, la girandola delle proroghe, delle interpretazioni e delle aziende che la "tirano lunga" pare davvero una storia infinita.

La proroga per il settore privato
Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza: l’art. 72 del d.l. 34/2020 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha prorogato al 31 agosto 2020 la data entro la quale i lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire del congedo straordinario COVID, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.

Contraddizioni per il pubblico impiego
Come abbiamo già evidenziato in precedenti comunicazioni, persiste la criticità del mancato coordinamento rispetto alla specifica disciplina dei congedi straordinari per i lavoratori del pubblico impiego poiché, il testo dell’art. 25 del d.l. 18/2020, da un lato rinvia alla norma applicabile ai lavoratori del settore privato (art. 23 del d.l. 18/2020), consentendo quindi l’estensione del periodo di fruizione dei 30 giorni al 31 agosto 2020, dall'altro indica come data di fruizione dei congedi straordinari il periodo di sospensione dei servizi educativi – scolastici che il DPCM del 14 luglio 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020.

Cosa dice il Ministero del lavoro
Vi ricordiamo, tuttavia, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione delle Faq dedicata alla disciplina dei congedi straordinari (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx), non ha dato rilevanza alla diversa decorrenza dell’istituto prevista nell'art. 25 e ha ritenuto che i dipendenti pubblici hanno diritto a fruire del congedo straordinario e della relativa indennità entro la stessa data prevista per i dipendenti privati (data che al momento dell’adozione del parere era il 31 luglio 2020 poi divenuta, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio, il 31 agosto 2020).

In conclusione
Considerando i predetti elementi, ovvero il fatto che l’art. 25 rinvia espressamente alla disciplina valida per il settore privato e che il Ministero del Lavoro si è espresso in senso favorevole, consideriamo chiara la possibilità di richiedere i congedi entro il 31 agosto 2020.