Congedi Covid: chiesto chiarimento interpretativo per fruizione congedi pubblici al Ministro Dadone e al Ministro Catalfo

Ecco il testo della richiesta di chiarimento trasmessa ai Ministri competenti dalle organizzazioni sindacali confederali, quanto per porre fine alla girandola delle interpretazioni poste come elementi ostativi da parte di numerose amministrazioni pubbliche nella concessione dei congedi alle lavoratrici ed ai lavoratori pubblici.

Dallo scorso 19 maggio, data di entrata in vigore dell’art. 72 del d.l. 34/2020 (c.d. Rilancio) persiste una grave criticità dettata dal mancato coordinamento delle disposizioni che riguardano la fruizione dei congedi parentali straordinari per i lavoratori pubblici e privati. Questi ultimi, nella programmazione delle eventuali assenze correlate ai bisogni di assistenza e custodia dei figli minori di 12 anni hanno potuto, sin da subito, fare riferimento ad un periodo di fruizione certo, espressamente indicato dall’art. 23 del d.l. 18/2020 che è stato prorogato al 31 agosto 2020
a seguito della novella apportata dalla legge 77/2020. Al contrario i lavoratori pubblici hanno subito le conseguenze di una diversa formulazione normativa adottata nell'art. 25 del d.l. 18/2020 che ancora il periodo di fruizione dei congedi ad un termine finale mobile, più volte modificato in conseguenza dello spostamento progressivo del periodo di sospensione dei servizi educativi-scolastici.

Neanche la legge 77/2020 ha sanato questa grave discrasia temporale che, se confermata, vedrebbe perpetrarsi a danno dei lavoratori del settore pubblico una discriminazione dettata da
condizioni di fruizione dei congedi peggiorative. La legislazione emergenziale ha configurato questo istituto come misura straordinaria connessa alla tutela della genitorialità, ovvero a garanzia di un diritto/dovere, la custodia e l’assistenza di figli minori di 12 anni, che non può conoscere differenti gradi di tutela e agibilità in base alla diversa natura della parte datoriale.

La persistenza di dubbi interpretativi ha motivato una richiesta di chiarimento rispetto alla quale il Ministero del Lavoro ha adottato una interpretazione estensiva che garantisce parità di trattamento tra lavoro pubblico e privato, ritenendo che il periodo di fruizione dei congedi straordinari per i lavoratori del pubblico impiego fosse analogo a quello indicato per il settore privato dall’art. 23 del d.l. 18/2020.
Vi invitiamo, pertanto, a voler chiarire con urgenza la possibilità che i lavoratori pubblici fruiscano dei congedi straordinari ex art. 25 del d.l. 18/2020 entro la data del 31 agosto 2020. In caso  contrario si configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei lavoratori pubblici già privati (ad eccezione di alcune specifiche categorie di personale) della possibilità di fruire, in alternativa ai congedi, dei bonus baby sitting o per l’iscrizione ai centri estivi.