Cisl FP Verona. Decreto aiuti ter. Bonus una tantum da 150 euro nel mese di novembre 2022


Le nuove norme rafforzano le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese per contrastare l’aumento dei costi energetici. Tra le principali novità sul lavoro arriva un ulteriore contributo sociale una tantum di 150 euro.

Il bonus arriva all'interno della busta paga relativa alla mensilità di novembre, previa la dichiarazione di non esser percettore di altre prestazioni incompatibili. L’indennità spetta una sola volta, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Per i pensionati o i percettori di assegni assistenziali e redditi di cittadinanza il bonus verrà accorpato alla solita rata mensile, quindi sarà percepita con la stessa ricorrenza con cui si percepisce solitamente l'assegno.

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CHI, COME, QUANDO

LAVORATORI DIPENDENTI
Requisiti: lavoratori dipendenti (no lavoro domestico) con retribuzione imponibile (previdenziale) fino a 1.538 € nella competenza del mese di novembre 2022.

Erogazione: una sola volta (anche se titolari di più rapporti di lavoro), nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere beneficiario del bonus ad altro titolo (pensionato, disoccupato, ecc.). Non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. NB: L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.

PENSIONATI
Requisiti: residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e reddito personale* assoggettabile ad Irpef, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a 20.000 euro.

Erogazione: una sola volta (anche nel caso in cui il soggetto svolga attività lavorativa), corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022 da parte dell’Inps (o altro ente previdenziale incaricato). Non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. Nota bene: l’indennità è soggetta alla successiva verifica del reddito personale (può essere recuperata dall’ente entro l’anno successivo!). Sono escluse dal reddito personale i trattamenti di fine rapporto (comunque denominati), il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per dettagli sulle altre forme di lavoro, autonomi, disoccupati, reddito di cittadinanza:
Vedi anche gli altri posto relativi a:

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