CISL FP Verona. Bonus Part Time ciclico. Recupero domande respinte 2021 e rinnovo anno 2022


Il provvedimento riguarda lavoratori e lavoratrici inquadrati con il cosiddetto part-time ciclico, in particolar modo il personale operante nell’inclusione scolastica asili nido ed alcuni servizi educativi (ma non solo).

COSA ERA SUCCESSO
Per comprenderlo serve però fare un passo indietro: un'ampia azione di pressione sindacale aveva spinto il precedente Governo a varare una norma che coprisse con un bonus di 550 euro i periodi di sospensione dei part time ciclici riferiti all’anno 2021. Tuttavia a causa di problemi interpretativi, con particolare riferimento a datori di lavoro che in fase di assunzione non avevano formalizzato la ciclicità del rapporto di lavoro part time, a molti lavoratori era stata respinta la domanda.

IL NUOVO PROVVEDIMENTO CHE ABBIAMO OTTENUTO

Ora, grazie all’azione sinergica sulle parti coinvolte (Governo, INPS e Ministero del Lavoro) siamo riusciti, unitamente alla confederazione, a sbloccare la situazione attraverso l’emanazione di uno specifico provvedimento che faccia recuperare le domande respinte, dia la possibilità a coloro che non hanno fatto la domanda lo scorso anno di poterla inoltrare e di rinnovare il provvedimento per l’anno 2022.

CHI SONO I PART TIME CICLICI
Per risolvere i problemi a suo tempo sorti nell'interpretare la norma, il 18 ottobre un apposito decreto legge ha fornito un'interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1 del decreto Aiuti.
Sono considerati part time ciclici i titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa, la cui durata, individuata dal "Decreto Aiuti", è di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane, fermi restando gli altri requisiti.

COSA FARE ORA

I lavoratori part time operanti con le sospensioni previste dalla norma che ne determina il regime di ciclicità, al di là che sia formalmente ciclici o meno, potranno beneficiare di 550 euro per l’anno 2021 e 550 euro per l’anno 2022.

I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità riferita sia all’anno 2022 sia all’anno 2023, dovranno pertanto presentare domanda all’INPS utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e attraverso l'assistenza del Patronato.

Dovranno presentare entrambe le domande (2022 e 2023 per i requisiti posseduti nel 2021 e nel 2022) coloro che, in precedenza, non le avevano presentate. Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 (per chi aveva i requisiti nel 2022), coloro che avevano già presentato la domanda nell’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per chi ha presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre solo il riesame.

TEMPO PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande andranno presentate dal 13 novembre al 15 dicembre 2023 (come stabilito da "messaggio" dell’INPS pubblicato in data 11 novembre)

Un provvedimento che, se ce ne fosse bisogno, riconferma l’efficacia dell’azione sindacale su un tema molto sentito tra i lavoratori, tutto ciò confermando immutato l’obiettivo di rendere strutturale il provvedimento.

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