Bonus 100 euro: più disagio meno bonus inaccettabile interpretazione sul calcolo di smonto notte

Oggi è arrivata la busta paga di aprile, quella in cui le aziende sanitarie pubbliche veronesi hanno inserito la voce del bonus di 100 previsto dal Decreto-Legge 18/2020 del 17 marzo. I lavoratori della Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Azienda ULSS9 Scaligera in servizio nel mese di marzo, avrebbero dovuto trovare questi 100 euro nella loro busta paga, proporzionati alla presenza. Ma c'è già una nota amara, dovuta al machiavellico calcolo, frutto di interpretazioni "di parte" circa il metodo di calcolo.

In modo particolare emerge la distonia che colpisce i lavoratori turnisti che, stante il metodo di calcolo utilizzato, vedrebbero computate come assenze i giorni di "smonto notte". Tenuto conto che l'equivalente per ogni turno è pari ad euro 3,84 si avrebbe, nel caso ad esempio di un mese con 6 notti, una decurtazione di circa 23 euro, ancora di più se le notti nel mese sono otto. Quindi il risultato è frutto di una iniqua equazione: più disagio meno bonus.

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Calcolare la quota di 100 euro senza considerare gli "smonto notte" significa quindi erodere in modo iniquo ed improprio il bonus dei turnisti che, proprio all'inizio dell'emergenza, nel mese di marzo, hanno dato il massimo per fronteggiare l'epidemia. Ed ecco il primo grazie a quelli che applaudivamo dai balconi, agli eroi di questa nostra cara sanità. 

Appare chiaro che il nostro impegno, sul piano aziendale, ma anche su quello regionale, sarà di evidenziare tale ingiusta ed illogica interpretazione della metodologia di calcolo, rivendicando la giusta quota per chi ha operato su turni h24. Altre segnalazioni, che stiamo esaminando, riguardano i calcoli operati per chi opera in contratto di tempo parziale, su cui stiamo effettuando conteggi e valutazioni. 

Ricordiamo che Il bonus è una tantum e spetta, unicamente per il mese di marzo 2020. L’aiuto economico spetta solamente per chi ha continuato a lavorare "in presenza" effettiva ed il reddito percepito l’anno precedente non deve superare i 40 mila euro. Non spetta quindi ai lavoratori in smart working per le giornate in cui si è operato da casa e non spetta per le giornate di ferie, malattia e per le altre assenze. 

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