Basta ritardi nell'applicare il calcolo della presenza in servizio per le sospensioni di servizio in emergenza Covid

In questi giorni la CISL FP di Verona ha posto in atto una campagna di richiamo al rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, Art. 87 circa il personale che, in piena emergenza Covid 19, per la particolare tipologia di attività, anche a fronte della disponibilità ad altre mansioni correlate, è stato posto in "sospensione dal servizio". Un esempio, non esaustivo, ma eloquente per illustrare la situazione, è quello che si è verificato alla Azienda ULSS9 Scaligera con gli educatori.

Parte di questo personale, in piena emergenza epidemiologica, è stato esentato dal servizio in concomitanza alla sospensione di ogni attività didattica nel periodo compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di maggio 2020. Una esenzione dettata dalla crisi, ove lo stesso personale ha sin da subito reso disponibilità a prestare servizio in altre strutture e/o servizi (cosa che si è concretizzata, ma solo all'inizio del mese di maggio. Ora questi lavoratori, non unici nel novero della Pubblica Amministrazione, si trovano ancora un debito orario consistente corrispondente al periodo di sospensione "imposta" della attività. Non solo, le segnalazioni che ci pervengono, parlano spesso di proposte che, fuori dal solco normativo, a scapito dei lavoratori stessi propongono loro recuperi orari, part time temporanei e quant'altro l'insonnia prodotta dal caldo estivo possa produrre.
Educatoripng

La CISL FP è a chiedere alle Amministrazioni, che ancora non abbiano provveduto, a dare piena applicazione a quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, Art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” ove è chiaramente stabilito al comma 3 che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, le amministrazioni possono   motivatamente   esentare   il   personale dipendente dal servizio, così come accaduto nella fattispecie oggetto di questa nota, e che il periodo di esenzione dal servizio sia conteggiato come servizio prestato a tutti gli effetti di legge

Si sollecita quindi a provvedere a sanare ai fini del conteggio delle presenze o equivalenti il periodo interessato per gli educatori coinvolti, ribadendo che nulla può essere richiesto in termini di orario aggiuntivo a compensazione dell’esenzione dal servizio imposta dall'emergenza Covid.