In questi giorni la CISL FP di Verona ha posto in atto una campagna di richiamo al rispetto di quanto previsto dal
Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18,
Art. 87 circa il personale che, in piena emergenza Covid 19, per la particolare tipologia di attività, anche a fronte della disponibilità ad altre mansioni correlate, è stato posto in "sospensione dal servizio". Un esempio, non esaustivo, ma eloquente per illustrare la situazione, è quello che si è verificato alla Azienda ULSS9 Scaligera con gli educatori.
Parte di questo personale, in piena emergenza epidemiologica, è stato esentato dal servizio in concomitanza alla sospensione di
ogni attività didattica nel periodo
compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di maggio 2020. Una esenzione dettata dalla crisi, ove lo stesso personale ha sin da subito reso disponibilità a prestare servizio in altre
strutture e/o servizi (cosa che si è concretizzata, ma solo all'inizio del mese di
maggio. Ora questi lavoratori, non unici nel novero della Pubblica Amministrazione, si trovano ancora un debito orario consistente corrispondente al periodo di sospensione "imposta" della attività. Non solo, le segnalazioni che ci pervengono, parlano spesso di proposte che, fuori dal solco normativo, a scapito dei lavoratori stessi propongono loro recuperi orari, part time temporanei e quant'altro l'insonnia prodotta dal caldo estivo possa produrre.

La CISL FP è a chiedere alle Amministrazioni, che ancora non abbiano provveduto, a dare
piena applicazione a quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, Art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” ove è chiaramente
stabilito al comma 3 che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile,
utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse,
del congedo, della banca ore,
della rotazione e di altri analoghi istituti, le amministrazioni possono motivatamente esentare
il personale dipendente dal
servizio, così come accaduto nella fattispecie oggetto di questa nota, e
che il periodo di
esenzione dal servizio sia conteggiato come servizio
prestato a tutti
gli effetti di
legge.
Si sollecita quindi a provvedere a sanare ai fini del
conteggio delle presenze o equivalenti il periodo interessato per gli educatori
coinvolti, ribadendo che nulla può essere richiesto in termini di orario
aggiuntivo a compensazione dell’esenzione dal servizio imposta dall'emergenza
Covid.