Dello smart working nella pubblica amministrazione abbiamo dato notizia e parlato a più riprese, in modo particolare riferendoci alle lavoratrici delle funzioni centrali e delle funzioni locali. Sotto gli ultimi post pubblicati su questo sito.
E' però importante, a fronte delle proroghe che sono intervenute normativamente, riassumere alcuni punti fermi relativi al cosiddetto lavoro agile:
A tale proposito, va fatto notare che alcune sentenze cominciano a coinvolgere lavoratori su tale tema. Recentissima quella del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che con Ordinanza 21 gennaio 2021, n. 5961 ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice ad essere messa in smart working a causa delle sue condizioni di salute ed anche per assistere la madre ultraottantenne portatrice di handicap e ridurre così il rischio per quest’ultima di contrarre il Covid 19.
Al riguardo il Giudice ha evidenziato che, l’art. 39 del D.L. n. 18/2020, richiede esclusivamente che lo smart working “sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” e certamente la prestazione lavorativa richiesta alla lavoratrice ricorrente, di natura intellettuale, è risultata perfettamente compatibile con la modalità agile, che ha lo scopo di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (art. 18, comma 1, L.n. 81/2017) e quindi – di fatto – non vi era alcun impedimento allo smart working. Infatti appare ovvio che una prestazione di natura intellettuale, non richieda la necessaria presenza fisica in azienda e quindi ben può essere svolta nella modalità dello smart working.
Appare chiaro che quanto stabilito dovrà trovare chiara armonizzazione con le diverse tipologie del "pubblico impiego", non potendosi certamente ipotizzare medesimi piani applicativi per enti con attività prevalentemente amministrativa rispetto, ad esempio, all'area di assistenza sanitaria. Per questo, pur nella consapevolezza della necessità di prorogare lo smart working fino al 30 aprile, visto il permanere dell’emergenza epidemiologica, non possiamo non evidenziare che un tema di tale portata non può continuare ad essere oggetto di provvedimenti adottati unilateralmente in assenza di qualsivoglia confronto.Torniamo, pertanto, a ribadire,come peraltro da sempre richiesto, che l’intera materia debba essere ricondotta nell'alveo della contrattazione.

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