


Entando più nello specifico, va quindi ricordato che tali disposizioni prevedono, con riferimento ai dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della l. 104/1992:
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha modificato la disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”. All’articolo 2-ter, recante “Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili”, la proroga al 31 dicembre 2021, del periodo di applicazione dei commi 2 e 2 –bis dell’art. 26 del d.l. 18/2020, e, quindi delle tutele per i lavoratori c.d. fragili relative a prestazione lavorativa in smart working ed equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza prescritta dal lavoro.
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