Con il Decreto Legislativo 146 del 21 ottobre 2021


Il congedo di cui al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera od oraria
Con il Decreto Legislativo 146 del 21 ottobre 2021 sono stati ripristinati i congedi Covid 19 per i figli, fruibili fino al 31/12/2021 dal genitore convivente di figli minori di anni 16 o portatori di handicap che beneficiano di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L. 104/92.
Il congedo può essere richiesto nei seguenti casi:
Il congedo può essere richiesto solamente nel caso in cui l’altro genitore:
Indennità per figli minori anni 14 o portatori di handicap
Nel caso di figlio di età minore di anni 14 o portatore di handicap a prescindere dall'eta (art. 4 comma 1 della L. 104/92) il congedo comporta il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001, art. 23, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Indennità per figli minori di età compresa tra 14 e 16 anni
Nel caso di figlio di eta' compresa fra 14 e 16 anni per il periodo non è prevista la corresponsione di retribuzione o indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa. In tale caso è comunque previsto il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Conversione periodi di congedo parentale
La norma prevede che eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino all’entrata in vigore del decreto per le motivazioni elencate possono essere convertiti, a domanda dell’interessato, nel congedo previsto dall’attuale normativa.



