Covid 19 - Fase 4: congedi parentali e bonus baby sitting

Fase4_1jpg

È in vigore dal 13 marzo il Decreto-Legge n. 30/2021 che contiene misure per contenere e contrastare l’emergenza da COVID-19. Il Decreto, che colloca il Veneto tra le regioni in Zona Rossa,
prevede anche alcuni provvedimenti a favore delle famiglie per i periodi di:

• sospensione dell’attività scolastica del figlio;
• durata dell’infezione da COVID-19;
• quarantena del figlio disposta dalla ULSS.


Fase4_2jpg

Congedi per genitori lavoratori dipendenti

Lavoro agile con figli fino ai 16 anni Il genitore lavoratore dipendente che convive con il figlio in età fino a 16 anni, alternativamente all'altro genitore, può svolgere il lavoro agile (lavoro da casa).


Fase4_3jpg

Nel caso non sia possibile svolgere lavoro agile, con figli minori di 14 anni oppure con accertata disabilità, è stato previsto quanto segue:

• CONGEDO DAL LAVORO CON INDENNITÀ

Quando non sia possibile svolgere lavoro agile gli stessi genitori (alternativamente) possono assentarsi dal lavoro se il figlio è minore di 14 anni e ottenere una indennità sostitutiva della retribuzione. Lo stesso beneficio è concesso ai genitori di figli disabili con gravità accertata (legge 104 art. 4 comma 1) in caso di sospensione scolastica o di chiusura dei centri diurni. L’INDENNITA’ è pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

• CONGEDI PARENTALI (artt. 32 e 33 DL 151/01)
RICHIESTI NEI PERIODI PRECEDENTI

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del decreto possono essere convertiti in congedi con indennità.


Fase4_4jpg

Con figli dai 14 ai 16 anni.

Per i figli da 14 a 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di assentarsi dal lavoro senza però il riconoscimento della indennità e della contribuzione figurativa.


Fase4_5jpg

Bonus baby-sitting

Hanno diritto ad un bonus settimanale di € 100 per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i figli minori di 14 anni e sospesi dalla scuola causa COVID-19 i lavoratori:

• iscritti alla gestione separata INPS e autonomi;
• del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per l’emergenza COVID-19;
• del sistema sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio sanitari.

Il bonus non è compatibile con il bonus asilo-nido o se l’altro genitore accede al lavoro agile oppure al congedo con indennità. Il bonus è erogato tramite il Libretto famiglia o direttamente al richiedente in caso di iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali e ad altri servizi per la prima infanzia.

Bonusjpg