Sanità privata: applicazione del nuovo contratto di lavoro. Alcune precisazioni

Con la sottoscrizione definitiva del ccnl della Sanità Privata entrano finalmente in vigore gli istituti contrattuali previsti dal nuovo contratto. Considerato che non sono state modificate le decorrenze previste da nessun istituto contrattuale previsto nel testo della preintesa dello scorso 10 giugno a seguito vogliamo riepilogare alcune questioni:

  • Decorrenza dei nuovi tabellari è confermata al 1 luglio 2020. Conseguentemente con la prima busta paga utile, presumibilmente spettanze di Ottobre 2020 a meno che non sia stato possibile farlo già con la busta delle spettanze di Settembre 2020, andrà messo a regime il nuovo stipendio mensile e andranno erogati gli arretrati dei mesi da luglio alla messa a regime.
    Per vedere i nuovi tabellari consulta il nostro precedente post
  • Una tantum risarcitoria: anche in questo caso, non essendo state modificate le decorrenze delle due tranche (55% con la busta di luglio e 45% con la busta di ottobre) il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione con la busta delle spettanze di ottobre 2020.
  • Progressioni orizzontali – restano confermati i miglioramenti previsti dall’art. 48 lett. B con la decorrenza del 01.04.2020 per gli OSS e per le figure sanitarie, nonché le nuove decorrenze dell’art. 52, per il restante personale, a far data dalla sottoscrizione del contratto. Conseguentemente andranno richiesti inconti con le strutture al fine di verificare la corretta applicazione di quanto previsto.
  • 14 minuti tempi di vestizione/svestizione passaggio di consegne. La disciplina prevista dall’art. 18 comma 10 entra in vigore, in modo automatico, dal mese successivo alla sottoscrizione del contratto, fermo restando che le modalità applicative sono oggetto di contrattazione di 2^ livello.
Quanto per dovere di puntuale e precisa informazione nei confronti dei nostri iscritti.